La Protezione Civile di Barcellona P.G. in internet.......

   
    HOME

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   Regolamento di disciplina

Art. 1
Il presente regolamento disciplina i doveri del volontario di protezione civile, il codice disciplinare e relative procedure, la sospensioni in via cautelare e le impugnazioni delle sanzioni disciplinari.

Art. 2
L’Associazione ravvisa nella cordialità dei rapporti un elemento essenziale e fa appello alla sensibilità di ognuno affinché sia mantenuto un clima di effettiva comprensione e fattiva collaborazione da parte di tutti. L’aiuto dei volontari è prezioso solo se prestato in ambiente sereno, disteso e cordiale.

Art. 3
Il volontario conforma la sua condotta al dovere di servire la comunità nell’espletamento delle proprie attività di protezione civile di previsione, prevenzione e soccorso con impegno e responsabilità, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
Il volontario si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’Associazione, le Istituzioni ed i cittadini.
In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il volontario deve in particolare:
• partecipare alle attività richieste con impegno, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, lealtà e rispetto reciproco.
• non può svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità dell’Associazione stessa.
• non può sostituirsi, in nessuna occasione, agli organi preposti alla direzione o al coordinamento dei Volontari, negli interventi o attività di Protezione Civile, né tanto meno svolgere attività o compiti propri e specifici di altri enti che concorrono nelle operazioni di intervento.
• non può accettare qualsiasi remunerazione per i servizi prestati nell’ambito della Protezione Civile.

Art. 4
Le violazioni, da parte dei volontari, dei doveri disciplinati nell'articolo 3 del presente regolamento danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, nell’ambito di una specifica procedura disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto (censura);
c) sospensione dal Gruppo fino ad un massimo di dieci giorni;
d) espulsione.

Il provvedimento di cui alla lett. a) viene applicato dal Consiglio Direttivo per mancanze lievi.
Il provvedimento di cui alla lett. b) viene adottato dal Consiglio Direttivo a carico dei volontari per comportamenti lesivi della figura dell’Associazione e dei suoi propri organi.
Il provvedimento di cui alla lett. c) viene adottato dal Consiglio Direttivo a carico dei volontari che siano recidivi su già notificati provvedimenti.
Il provvedimento di cui alla lett. d) viene adottato dal Consiglio Direttivo a carico dei volontari che abbiano commesso gravi azioni od omissioni che costituiscano comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione ed a carico di coloro che violino ripetutamente gli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento Interno, dalle Deliberazioni dagli organi dell’Associazione

Art. 5
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni, sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate,   tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

b)  rilevanza degli obblighi violati;

c)  responsabilità connesse alla posizione, all’interno del Gruppo, occupata dal volontario;

d)  grado di danno o di pericolo causato all’Associazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;

e)  sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento  del volontario, ai precedenti disciplinari nell'ambito dell’ultimo biennio, al comportamento verso gli utenti.

Art. 6
La sanzione disciplinare dal minimo del richiamo verbale o scritto si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui all’art.5, per i seguenti casi:

1.      Volontario che opera in divisa  al di fuori del regolare turno di servizio dentro o fuori i confini comunali.

2.      Volontario che si "auto-attribuisce" ruoli, compiti, incarichi non di sua competenza e comunque non assegnatigli;

3.      Volontario che utilizzi, senza autorizzazione, per scopi personali, o in modo improprio: mezzi, scritte, segnali (visivi o acustici), radio, fregi, etc. e comunque non previsti dalla dotazione fornita al Volontario o autorizzati dal Direttivo;

4.      Volontario che in servizio si esprime con un lessico sconveniente scurrile, volgare e offensivo (sia tra i volontari sia con i cittadini), durante le comunicazioni verbali (anche via radio);

5.      Volontario che si atteggia con esibizionismo, vanità, istrionismo, insofferenza;

6.      Volontario che diffonde notizie diffamatorie, tendenziose, calunniose nei confronti del Gruppo o dei singoli Volontari;

7.      Volontario che fomenta, istiga, stimola o provoca malumori e diffonda tra i Volontari forme disgregative;

8.      Volontario che non risponde deliberatamente e sollecitamente alle comunicazioni telefoniche o postali inviategli;

9.      Volontario che non frequenta corsi di apprendimento, aggiornamento, esercitazioni ;

10.  Volontario che non sigla la propria presenza all’interno dei locali nell’apposito registro mediante firma leggibile;

11.  Violazione di doveri di comportamento non compresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;

Vai sopra

Art. 7
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui all’art. 4, per i seguenti casi :

1.      Recidiva nelle mancanze previste dall’art. 6 per numero tre volte;

2.      Particolare gravità delle mancanze previste dall’art. 6;

3.      Volontario che si assume impegni o prende iniziative personali anche coinvolgendo l’Associazione;

4.      Volontario che danneggia volutamente mezzi, attrezzature, materiali in dotazione all’associazione o se ne appropri, sottraendoli indebitamente o illecitamente;

5.      Volontario che abbandona deliberatamente il posto o il compito assegnatogli, senza darne notifica o senza aver avuto dispensa dal coordinatore o dal responsabile in quel momento;

6.      Volontario che si presenta in servizio o durante l’attività di volontario di P.C., in evidenti condizioni psico- fisiche alterate (stato di ebbrezza alcolica, uso di stupefacenti, etc.);

7.      Chiunque all’interno del Gruppo durante attività di P.C. nei confronti dei cittadini o tra colleghi, provochi, nei fatti, con ingiurie e venga alle mani;

8.      Il Volontario che non si attenga, durante le varie attività, a comportamenti di sobrietà, lealtà, responsabilità, collaborazione, austerità e rispetto reciproco;

9.      Chiunque del Gruppo svolga altre attività di volontariato, che potrebbero essere coinvolte nella medesima emergenza/simulazione, non rispetti la priorità di appartenenza al Gruppo di P.C.

10.  Violazione di doveri di comportamento non compresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione agli utenti o a terzi.

I volontari a cui sia stata inflitta la sanzione della sospensione, decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti e non possono presentare la propria candidatura, né possono essere  proposti per le cariche previste dallo Statuto dell’Associazione, per l’anno successivo a quello nel quale è stato adottato il provvedimento disciplinare.

Art. 8
La sanzione disciplinare dell’espulsione si applica per:

a.   recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nell’art. 7, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio;

b.   violazione dei doveri di comportamento non compresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui all’art. 5, da non consentire la prosecuzione del rapporto di volontariato.

Art. 9
Nessuna sanzione disciplinare può essere adottata senza la previa contestazione scritta dell’addebito al volontario e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione deve essere effettuata dal Consiglio del Direttivo per iscritto ed in maniera precisa e circostanziata entro 5 giorni da quando si è verificata la conoscenza dei fatti.
La contestazione degli addebiti deve contenere menzione della data e del luogo nel quale si sono verificati i fatti ritenuti contrari ai doveri di servizio.
La comunicazione dell’addebito deve avvenire mediante consegna al volontario della lettera di contestazione. Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

Art. 10
Laddove si riscontri la necessità di espletare accertamenti, su fatti addebitati al volontario a titolo di infrazione disciplinare, punibili con la sanzione della sospensione o dell’espulsione, può essere disposto, nel corso della procedura disciplinare, l’allontanamento per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni.
Quando la procedura disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, il periodo dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione.

Art. 11
Entro tre giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo il socio, cui siano irrogate sanzioni disciplinari, può appellarsi alla Commissione dei Probiviri nominata ai sensi dello Statuto, la quale agisce in qualità di collegio arbitrale precostituito avente competenza esclusiva per tutte le controversie disciplinari fra l’Associazione ed i Soci. E’ in ogni caso escluso il ricorso all’Autorità Giudiziaria.
In caso di mancato appello entro il termine suddetto la decisione del Consiglio Direttivo diventa definitiva.
Il ricorso viene introdotto con lettera raccomandata dall’appellante al Presidente, il quale deve convocare la Commissione dei Probiviri entro tre giorni. La Commissione dei Probiviri decide a maggioranza secondo equità entro sette giorni dalla prima riunione. La decisione non è appellabile.

Art. 12
Si invitano tutti i Soci Operativi di partecipare attivamente allo svolgimento dei servizi , onde evitare sovraccarichi di lavoro ad altri volontari.

Art. 13
L’Associazione si rende conto che non tutti i soci possono dedicarsi con uguale assiduità e che la buona volontà può essere limitata da impegni di lavoro, famiglia e salute, tuttavia l’appartenenza all’Associazione deve essere considerata come una disponibilità rivolta solo ed esclusivamente alla comunità e che ogni sacrificio è rivolto a persone che necessitano del nostro servizio.

Art. 14
Considerato che reiterate assenze e ritardi da parte dei volontari possono pregiudicare il pieno svolgimento dell’attività del gruppo, l’associazione si riserva la facoltà di adottare provvedimenti disciplinari che possono essere:
1)
      Richiamo verbale.
2)      Nota scritta.
3)      Sospensione fino a 15 giorni.
4)      Espulsione.

I provvedimenti saranno sanciti dal Presidente dopo aver vagliato i fatti in sinergia col Consiglio del Direttivo. Il volontario ha la facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri secondo l’art. 11 del presente regolamento. Le decisioni di questo Organo sono inappellabili.

PIU’ CHE AD UN RIGIDO CRITERIO GERARCHICO,
IL BUON ANDAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E’ AFFIDATO ALLA COMPRENSIONE
DI OGNUNO ED ALLA TOLLERANZA RECIPROCA

IL PRESENTE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA, COSTITUITO DA 14 ARTICOLI, E’ PARTE INTEGRALE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO INTERNO. PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE, SI RIFA’ ALLO STATUTO E ALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA.

IL PRESENTE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E’ STATO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI N. 03/08 IN DATA 28/07/2008 SU PROPOSTA DEL VIGENTE CONSIGLIO DEL DIRETTIVO.

  Vai sopra

 


 
   

 

     
 

 

   

 

         

Oggi è il

 

Ultimi aggiornamenti: AGOSTO 2008   

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del presente sito.
Per segnalare eventuali problemi contattare il WEBMASTER.
Copyright © 2004. All rights reserved.