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Statuto Sociale

Gli Organi del Club

Art. 13   Gli organi dell’Associazione sono:

§         Assemblea Generale dei soci;

§         Consiglio del Direttivo;

§         Presidente;

§         Collegio dei Probiviri;

§         Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 14   Le cariche assunte nell’ambito dell’associazione non sono retribuite.

Art. 15   Ciascuna persona che ricopre cariche risponde nei confronti dell’Associazione personalmente degli atti compiuti singolarmente nell’esercizio delle sue funzioni e solidalmente, degli atti compiuti dall’organismo cui appartiene, ove non manifesti espressamente il proprio dissenso all’atto dell’associazione delle relative deliberazioni o qualora assente, nel termine di trenta giorni dalla relativa presa di coscienza.

Art. 16   Le persone elette alle cariche associative sono tenute, ai fini dell’ingresso nella carica e/o incarico, ad accertare la carica e/o incarico nelle forme predisposte dal Consiglio Direttivo.

Art. 17   La decadenza da qualsiasi carica e/o incarico associativo può avvenire:

§         Per dimissioni;

§         Per revoca da parte dell’organismo che ne ha conferito il mandato;

§         Inadempienze all’incarico assegnato su  approvazione dell’Assemblea dei Soci;

§         Per la perdita della qualifica di socio.

L’ Assemblea Generale dei Soci

Art. 18   L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.

Essa è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria una volta l’anno e non oltre quattro mesi dalla fine dell’anno sociale e amministrativo. Essa può essere tuttavia convocata dal presidente in via straordinaria ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando venga fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli aventi diritto.

Art. 19   I soci sono convocati in Assemblee ordinarie o Straordinarie dal Presidente comunicazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione all’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente la data e l’ordine del giorno almeno venti giorni prima di quello fissato per la domanda. L’Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell’art. 20 codice civile.             

Art. 20   Le sedute dell’assemblea sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente. L’assemblea nomina una commissione scrutatrice ed uno o più segretari secondo necessità e comunque sempre in caso di elezioni.

Art. 21   L’Assemblea generale è valida in prima convocazione se vi partecipano due terzi degli aventi diritto ed in seconda convocazione, almeno un’ora dopo,con la metà più uno dei soci.

Art. 22   L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le elezioni alle cariche dell’Associazione avvengono a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa. In caso di parità di preferenze fra due o più candidati con il minimo dei voti risulta eletto chi ha già ricoperto la medesima carica, in subordine il più anziano d’iscrizione all’associazione, in subordine il più anziano d’età.

Art. 23   L’Assemblea Generale:

§         Approva il bilancio;

§         Fissa la quota associativa annuale;

§         Delibera l’eventuale costituzione di Commissione fissandone le funzioni;

§         Delibera in merito alla proposta del consiglio Direttivo riguardante l’espulsione di un consiglio;

§         Delibera su variazioni dello statuto ( la decisione deve essere accettata da almeno due terzi dei soci )

§         Delibera sull’acquisto e sull’alienazione dei beni e su ogni contratto oneroso per l’associazione ad eccezione delle spese di mantenimento che sono di competenza del presidente;

§         Nomina il consiglio Direttivo;

§         Nomina il collegio dei Revisori dei Conti;

§         Nomina il collegio dei Probiviri.         

Il Consiglio del Direttivo

Art. 24   Il Consiglio Direttivo si compone di 5 membri eletti dall’assemblea generale, che restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 25   Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente ordinariamente ogni 3 mesi, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le sedute del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei soci componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le votazioni sono palesi salvo diversa decisione preventivamente concordata.

L’avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto ai consiglieri almeno venti giorni prima dalla data fissata per la riunione unitamente all’ordine del giorno.

Il termine è ridotto a 6 giorni in casi di urgenza.

Art. 26   Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri di Amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e del suo patrimonio, con la sola esclusione di quelli che per legge o in base al presente Statuto sono riservati all’Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

§         Elegge tra i consiglieri, il Presidente e il Vice Presidente

§         Formula il programma triennale ed il programma generale di attività annuale dell’Associazione, che presenta per l’approvazione all’Assemblea Generale;

§         Predispone il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio, rimettendoli unitamente alla relazione all’Assemblea Generale per l’approvazione;

§         Nomina il Tesoriere, il Segretario Generale, e ne fissa le funzioni;

§         Esercita la vigilanza sull’attività dell’Associazione;

§         Emana norme esplicative, interpretative e attuative di Statuto e regolamento;

§         Adisce, se nel caso, l’autorità civile e penale.

Art. 27   Il Consiglio del Direttivo decade:

§          per dimissioni del Presidente;

§          per dimissioni contemporanee di tre consiglieri;

§          non approvazione della relazione o attività o rendiconto dell’esercizio.

Il consiglio rimane in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Provvede all’amministrazione ordinaria dell’associazione nel rispetto degli indirizzi programmatici formulati dallo stesso consiglio direttivo e convoca una nuova Assemblea generale elettiva da tenersi entro 90 giorni dalla data di decadenza del Consiglio Direttivo. Il nuovo Consiglio Direttivo rimane in carica per la restante parte del triennio in corso.

Art. 28   La decadenza da Consigliere e dalle eventuali cariche può avvenire per:

§         Perdita di qualità di socio;

§         Dimissioni;

§         Assenza per tre riunioni consecutive, senza legittimo impedimento;

§         Inadempienze all’incarico assegnato su  approvazione dell’Assemblea dei Soci;

§         Espulsione.

Le dimissioni del consigliere hanno effetto dal momento della loro comunicazione al Presidente, sempre che non sia dimissionaria la maggioranza del consiglio.

La decadenza da consigliere in caso di assenza da tre riunioni ordinarie consecutive ha effetto dal momento in cui la stessa sia deliberata dall’Assemblea generale, per Gravi motivi, su proposta del Consiglio Direttivo e previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo proponendo l’espulsione del consigliere, può deliberare la sospensione cautelare della carica.

Il Presidente

Art. 29   Il Presidente viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione successiva all’Assemblea Generale elettiva.

Il Presidente:

§         Ha la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale, tali prerogative, su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere estese anche al Vice Presidente;

§         Convoca e presiede l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo;

§         Vigila affinché siano osservate le norme statutarie;

§         Sovrintende alle attività dell’Associazione ed all’esecuzione delle delibere degli organi sociali.

Il Presidente in caso di obiettiva e documentata esigenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo allo stesso tempestivamente e in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva, per l’esame e ratifica.

Il Presidente in caso di assenza o di impedimento e per funzioni specifiche delibera dal Consiglio Direttivo, è sostituito dal Vice Presidente, ed in sua assenza dal Segretario.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 30   Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi più 2 supplenti, scelti fra i soci iscritti da almeno 3 anni, e godono di particolare prestigio tra i soci. Il Presidente viene eletto in occasione della loro prima riunione tra  i tre componenti con maggiori preferenze. I probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di componenti del collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

Art. 31   Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria ed ha i seguenti compiti:

§         vigilare sull’osservanza da parte dei soci del regolamento e dello statuto;

§         dare al Consiglio del Direttivo il proprio parere sull’accettazione e sull’espulsione dei soci;

§         comporre amichevolmente tutte le controversie che dovessero  sorgere tra i soci e l’associazione, sull’interpretazione e applicazione del presente statuto e regolamento. Le decisioni del collegio dei probiviri, trasmesse per iscritto al Consiglio del Direttivo, dovranno essere sempre motivate.

I soci si impegnano a rimettere a decisione arbitrale interna ogni soluzione di controversia tra i soci, salvo eventuale applicazione delle disposizioni di legge.

Il collegio dei Probiviri redige apposito verbale di deliberazione disponibile ai soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 32   Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti, eletti dall’Assemblea Generale, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. E’ suo compito sottoporre ad esame attento e particolareggiato il libro cassa ogni tre mesi.

 


 
 

 

 
   

 

 

   

 

         

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