La Protezione Civile di Barcellona P.G. in internet.......

   

HOME

- Parte Generale
  (Artt. 1 - 5)
- I Soci
  (Artt. 6 - 12) 
- Organi del Club
  (Artt. 13 - 32)
- Delegazioni
  (Artt. 33 - 46)
- Patrimonio
  (Artt. 47 - 51)
- Assicurazione
  (Art. 52)
- Norme Finali
  (Artt. 53 - 54)

 

 ti trovi in:   Associazione  >  Statuto Sociale

Statuto Sociale

DELEGAZIONI

Art. 33   L’Associazione “Club Radio C.B.” ha facoltà di costituire Delegazioni con competenza territoriale a livello comunale ed intercomunale auspicando in una sempre maggiore diffusione dei  principi della solidarietà, del volontariato, della protezione civile e della tutela ambientale. 

Art. 34   Su richiesta di almeno cinque soci aventi residenza nello stesso comune o distretto socio-sanitario l’Assemblea dei Soci concede la costituzione di una Delegazione locale con pertinenza comunale o intercomunale.

Il Consiglio Direttivo valuterà entro 30 giorni l’ammissibilità della richiesta, il parere reso in tal senso è inappellabile.

Art. 35 Le Delegazioni dovranno fregiarsi del nome e del logo sociale esclusivamente unito al nome del comune di appartenenza.

Art. 36   La Delegazione è amministrata dal Consiglio di Delegazione composto dal Presidente e dal Vicepresidente di Delegazione, e da tre Consiglieri, eletti tra gli iscritti aventi facoltà di voto. Le cariche hanno durata triennale e possono essere rinnovate senza alcun limite e sono svolte a titolo gratuito.

Art. 37   Il Consiglio di Delegazione sarà responsabile della conduzione sociale ed economica della Delegazione; è tenuto a partecipare all’Assemblea e curerà il buon nome della associazione intraprendendo rapporti a livello istituzionale locale.

Art. 38   Il Presidente di Delegazione, esercita tutte le funzioni derivanti dal presente Statuto, convoca le riunioni del Consiglio di Delegazione; rappresenta con la propria firma la Delegazione all’interno di essa e nei confronti di terzi rispondendo personalmente in solido di tutti gli impegni presi, cura l’attuazione delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio di Delegazione.

Egli si sostituisce, in caso di comprovata necessità, al Consiglio di Delegazione, cui relaziona sul suo operato nella prima seduta utile. In assenza del presidente le stesse funzioni verranno svolte dal Vicepresidente di Delegazione

Art. 39   Si riconosce alle Delegazioni, piena autonomia di gestione economica ed organizzativa con i seguenti obblighi:

§         aderire alle norme comportamentali e sociali stabilite dallo statuto e dai regolamenti;

§         presentazione di una relazione sintetica trimestrale sulle attività svolte ed entro il 15 dicembre di ogni anno, dei bilanci consuntivi e preventivi, nonché degli albi associativi e di una sintetica relazione delle attività svolte nell’anno;

§         tutti i rapporti tra Comune, Enti, Associazioni e Delegazioni devono essere formalizzati per lettera indirizzata per conoscenza al Consiglio del Direttivo nella persona del Presidente;

§         per la stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati devono avere la delega del Presidente dell’associazione;

§         non può accordarsi con organismi a carattere provinciale, regionale o nazionale, fatta eccezione in interventi di protezione civile;

Dovrà inoltre comunicare l’adesione e/o la cancellazione degli associati, dotandosi dei libri sociali di cui all’art. 50 del presente statuto.

Art. 40   Le Delegazioni sono tenute al versamento alla Tesoreria dell’associazione di una percentuale pari al 15% dei proventi annuali derivati da concessioni, contributi e iscrizioni o da altre attività a carattere patrimoniale entro il 15 Dicembre di ogni anno.

Art. 41   Il Consiglio Direttivo curerà i rapporti tra le singole Delegazioni, ne seguirà la costituzione e la formazione, nonché ne vigilerà la conduzione sociale ed economica.

Ove si ravvisasse l’opportunità il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sciogliere una Delegazione per morosità, indegnità o cattiva conduzione, i soci di pertinenza hanno la facoltà di aderire ad altra Delegazione.

Art. 42   Il Consiglio Direttivo comunicherà alle autorità competenti la costituzione di nuove Delegazioni ed i nominativi dei membri costituenti il Consiglio di Delegazione. Curerà altresì i rapporti tra le singole Delegazioni.

Art. 43   Al fine di garantire la piena partecipazioni alla gestione della attività associative le Delegazioni parteciperanno alle attività dell’Assemblea con una rappresentanza di tre soci e del responsabile di delegazione.

Art. 44   I Rappresentanti di Delegazione hanno diritto di voto nelle Assemblee secondo le norme statutarie (artt. 6-9-11) e del regolamento ed esclusivamente su ordini del giorno inerenti le attività comuni e la gestione delle Delegazioni.

Art. 45   Le Delegazioni sono tenute a concorrere, secondo le loro disponibilità, con uomini e mezzi alle attività indicate dal Consiglio Direttivo. Da entrambe le parti dovrà essere garantito un rimborso delle spese affrontate in relazione alle unità ed attrezzature messe a disposizione.

Art. 46   I beni sociali costituiti secondo le norme statutarie nel caso di scioglimento o soppressione di una Delegazione saranno incamerate nel patrimonio dell’Associazione.

 


 
 

 

 
   

 

 

   

 

         

Oggi è il

 

Ultimi aggiornamenti: GENNAIO 2011

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del presente sito.
Per segnalare eventuali problemi contattare il WEBMASTER.
Copyright © 2011. All rights reserved.